Guida del tirocinio
2.18. Scioglimento del rapporto di tirocinio
Se, nonostante i colloqui fra le parti contraenti e la mediazione delle autorità cantonali competenti, non si riesce più a creare una base comune, il rapporto di tirocinio può essere sciolto.
Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere sciolto unilateralmente in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni. Dopo la scadenza del tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere sciolto di comune accordo oppure unilateralmente per cause gravi. In caso di scioglimento del contratto di tirocinio, l'azienda è tenuta a informare immediatamente l'autorità cantonale competente e, all'occorrenza, la scuola professionale.
artt. 337, 346 CO; art. 14 cpv. 4 LFPr
Nel quadro della vigilanza, le autorità cantonali competenti possono annullare un contratto di tirocinio.
art. 24 cpv. 5 lett. b LFPr
Se l'azienda fallisce o per altri motivi non è più in grado di garantire la formazione, le autorità cantonali provvedono per quanto possibile, affinché la formazione di base iniziata possa essere portata regolarmente a termine. Se l'azienda formatrice cessa l'attività, deve fare in modo, nel limite delle sue possibilità, che la persona in formazione possa continuare il suo percorso formativo.
art. 14 cpv. 5 LFPr